Art. 8.


      1. Allo scopo di diffondere la cultura della donazione degli organi, il Ministro della salute è autorizzato ad avviare, a titolo sperimentale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, una campagna di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, di durata triennale, finalizzata, tra l'altro, a sollecitare l'espressione della manifestazione di volontà a dichiararsi donatore di organi, con la conseguente iscrizione nell'anagrafe informatizzata istituita ai sensi della legge 1o aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

      2. I Ministri della salute, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca presentano una relazione annuale al Parlamento sulle modalità di attuazione della campagna di sensibilizzazione di cui al comma 1 e sui risultati ottenuti.